art.1 art.2 art.3 art.4 art.5 art.6 art.7 art.8 art.9

art.10 art.11 art.12 art.13 art.14 art.15

art.16 art.17 art.18 art.19 art.20

art.21 art.22 art.23



DENOMINAZIONE

ART.1-E' costituita un' associazione a carattere volontario e senza

scopo di lucro,denominata "Associazione Animalista SNUPI",essa è

retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

SEDE E DURATA

ART.2-L'associazione ha sede legale in Rocca di Papa (Roma) in

Via dei Corsi.Con deliberazione del proprio consiglio direttivo,

potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative

anche altrove.

ART.3-La durata dell'associazione è illimitata.

OGGETTO

ART.4-L'associazione si propone di ideare e realizzare progetti volti

al miglioramento delle condizioni di vita degli animali randagi o

abbandonati - cani,gatti ed altri - e,attraverso questo,ad una relazione

uomo-animale orientata ad eticità e consapevolezza.

Per la realizzazione di tale scopo l'associazione potrà attivare una

rete di collaborazioni tra le cooperative,le associazioni - anche di

volontariato - e con enti pubblici e privati operanti nella medesima

direzione.

A titolo esemplificativo,per chiarire gli copi perseguiti dall'

associazione,si individuano come possibili attività le seguenti:

a) Attività di ricerca e di studio sul comportamento del cane e del

gatto e su ogni possibile modalità di intervento per migliorare il

benessere con divulgazione dei risultati attraverso incontri,

dibattiti, tavole rotonde ed interventi di medici veterinari e specialisti

del comportamento canino e felino.

b) Campagne di sensibilizzazione sulla condizione dell'animale randagio

tramite progetti didattici nelle scuole - di tutti i livelli - per mezzo di

stands informativi da pore in luoghi pubblici - tempi e luoghi da

concordare con le autorità locali - ed incontri diretti con gli animali

stessi.

c) Costruzione e gestione di rifugi per cani e gatti abbandonati che

rispettino le necessità e la dignità degli animali e che garantiscano il

loro benessere durante tutto il periodo di permanenza.

d) Campagne di affidamento ed adozioni a distanza da promuovere

presso i cittadini, nelle scuole, o in altri circoli ed associazioni.

e) Promozione della figura del cane di quartiere - ove sia possibile il

cane randagio puo' essere lasciato in liberta', se esso non crea

pericolo per gli uomini,animali o cose,come riconosciuto dalla legge

regionale n.34 del 21 ottobre 1997 -che verra' iscritto all'anagrafe

canina,vaccinato,sterilizzato e sorvegliato dai rappresentanti

dell'associazione.

f) Reperimento ed addestramento di cani e gatti da impiegare in

progetti di PET TERAPY in sessioni assistite rivolte a soggetti disabili.

possibiltà di stabilire convenzioni con enti ospedalieri pubblici o privati

per l'impiego degli animali presso tali strutture o presso i rifugi

gestiti dall'associazione.

g) Attività di servizio : l'associazione si propone come Agenzia di

sevizi quali dog sittering, corsi di educazione Cane-Proprietario ecc.

h) Richiesta di riconoscimento,da parte delle autorità competenti,

delle colonie feline già esistenti sul territorio e creazione di nuove

colonie ove ciò sia possibile,nel rispetto della naturale indipendenza

dei gatti.

i) Promozione di manifestazioni pubbliche presso i rifugi gestiti dall'

Associazione o in luoghi da concordare con l'Autorità competente per

sensibilizzare la cittadinanza sulla questione del randagismo e per

promuovere l'adozione degli ospiti dei rifugi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.5-Sono organi dell'associazione:

a) L'Assemblea generale dei Soci

b) Il Consiglio Direttivo - Il Presidente

ASSOCIATI

ART.6-Requisiti dei soci.

Possono essere soci tutti coloro che condividano le finalità pereguite

dall'associazone,siano essi persone fisiche, Associazioni, Enti, Circoli o

Società.

I soci potranno appartenere a diverse categorie:

a) Soci Fondatori: hanno il compito di dare gli indirizzi delle attività

dell'associazione,di vigilare sul proseguimento dell'attività sociale e di

garantire il rispetto del presente statuto.

b) Soci Benemeriti: coloro che per personalità,frequenza,attività o

apporto finanziario abbiano contribuito in modo significativo alla

valorizzazione dell'associazione.

c) Soci Sostenitori: color che ,pur non partecipando attivamente alla

vita associativa, sostengono economicamente l'associazione.

d) Soci Operativi : coloro che collaborano con la loro professionalità

all'attuazione dei progetti associativi.

Tutti i soci hanno diritto di voto ad esclusione dei minorenni.

ART.7-Doveri dei soci

L'appartenenza all'asociazione ha carattere libero e volontario,ma

impegna gli aderenti ad una condotta coerente con i fini statutari,al

rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi e ad un

rapporto deontologicamente corretto con gli animali.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le

quote annuali di adesione stabilite dal Direttivo al principio di ogni

anno sociale; le quote vengono stabilite sulla base dei programmi

sociali del piano di servizi erogabili.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

ART.8-Ammissione di nuovi soci.

L'ammissione dei Soci avviene su richiesta scritta degli interessati ed

è sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo.

ART.9-Perdita dello status di socio.

La qualità di socio si perde per decesso,dimissioni,morosità o indegnità.

La morosità e l'indegnità verranno sancite dall' Assemblea dei Soci.

I Soci che non avranno presentato le loro dimissioni entro

il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno

successivo ed obbligati al versamento della quota

annuale di associazione.

ASSEMBLEE

ART.10-L'assemblea generale dei Soci viene convocata in via

ordinaria almeno una volta l'anno dal Consiglio direttivo per

l'approvazione del bilancio consuntivo,la presentazione del bilancio

preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali a mezzo

avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.Non è ammessa delega.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata dal

Presidente o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è validamente costituita,in prima convocazione,con la

presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;

in seconda convocazione,qualunque sia il numero dei presenti e

delibera sempre a loro maggioranza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da persona appositamente

designata.

L'Assemblea,tanto in prima che in seconda convocazione delibera con

la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci,

anche se assenti,astenuti o dissidenti.

ART.11-Modalità di votazione

L'assemblea vota per alzata di mano;su richiesta del Presidente o per

problemi di particolare rilevanza è ammessa la votazoine a scrutinio

segreto;in tal caso saranno nominati dal presidente due scrutatori.

ART.12-Compiti dell'Assemblea

All'assemblea,in via ordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;

b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

d) fissare,su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione,

nonchè i contributi annuali

e) stabilire i compensi a favore dei componenti del Consiglio Direttivo;

f) deliberare su ogni altro argomento posto alla sua attenzione dal

Presidente o dal Consiglio Direttivo.

All'assemblea, in via straordinaria ,spettano i seguenti compiti:

a) deliberare su eventuali modifiche da apportare allo statuto;

b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario

posto alla sua attenzione dal Presidente ,dal Consiglio Direttivo o

dai Soci promotori della convocazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.13-IL Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti

dall'Assemblea;essi devono essere scelti tra i soci fondatori.

Il consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e, al termine del mandato i

consiglieri possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qual

volta lo richieda il presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei

componenti e del presidente.

Delle riunioni del consiglio sarà redatto verbale che verrà

sottoscritto dai presenti.

ART.14-Compiti del consiglio direttivo

a) eleggere al suo interno il Presidente;

b) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;

c) deliberare sulle attività dell'associazione per l'attuazione delle

finalità statutarie assumendo tutte le iniziative del caso;

d) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre

all'attenzione dell'Assemblea;

e) convocare le assemblee previste dallo statuto;

f) deliberare in materia di ammissione ,recesso ,decadenza ed

esclusione dei soci;

g) nominare i Soci Benemeriti;

h) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi

associativi supplementari;

i) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e

finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari

e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;

j) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con

soci e terzi;

k) deliberare sulla partecipazione ed adesione dell'associazione a

istituzioni ,enti o iniziative e designare i rappresentanti da scegliere

tra i soci;

l) deliberare sull'assegnazione degli incarichi professionali e sulla

stipula delle convenzioni necessarie allo svolgimento delle attività

associative;

m) deliberare su tutti gli altri aspetti inerenti alla gestione sociale non

riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

IL consiglio Direttivo delibera a maggioranza per semplice alzata di

mano in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il

voto del presidente.

PRESIDENTE

ART.15-Elezione del Presidente

Il presidente viene eletto all'interno del consiglio Direttivo ,dura in

carica per 5 anni e può essere riconfermato.

ART.16-Compiti del Presidente

IL presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti

di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del

buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano

l'associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi

compiti in via transitoria o definitiva.

FINANZE E PATRIMONIO

ART.17-Entrate dell'associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione

dell'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;

b) dai contributi annui ordinari ,stabiliti annualmente

dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;

c) dalle quote versate dai soci benemeriti e sostenitori;

d) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea

in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità

eccedenti quelle del bilancio ordinario;

e) da versamenti volontari versati dai soci;

f) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo

svolgimento di attività aventi finalità sociali;

g) da fondi pevenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali

anche mediante offerte di beni di modico valore;

h) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni

ad esse;

i) da eventuali lasciti ,erogazioni e donanzioni;

j) da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici ,aziende ,persone

fisiche ,agenzie internazionali,associazioni e fondazioni;

k) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività

sociale.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro

il 30 marzo di ogni anno.

ART.18-Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di

gestione nonchè fondi di riserva o capitale durante la vita

dell'associazione,salvo che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte dalla legge.

ART.19-Compensi agli organi sociali

Ai componenti del Consiglio direttivo potranno essere corrisposti

emolumenti per l'attività da essi svolta in favore dell'associazione

su delibera dell'assemblea ordinaria.

NORME FINALI E GENERALI

ART.20-Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di

ogni anno.

L'amministrazione e la contabilità dell'associazione sono affidate

al consiglio direttivo.

ART.21-Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea dei soci designerà uno o

più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante sarà devoluto a norma di legge.

ART.22-Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente

statuto potranno essere disposte con regolamento interno elaborato

dal consiglio direttivo.

ART.23-Disposizione generale

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle

disposizioni di legge in materia.